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Nonostante l'enorme diffusione delle fondazioni nella forma partecipativa, il legislatore non dedica loro alcuna disposizione, salva la sola menzione all'interno del codice del terzo settore. Eppure alle fondazioni di partecipazione spetta un ruolo decisivo anche al di fuori della pura attività di erogazione o di assistenza, solo a pensare, ad esempio, che la gestione delle Olimpiadi del 2026 è stata affidata alla fondazione Milano Cortina. Il proliferare di questa fattispecie porta con sé molti problemi irrisolti nelle fonti, che vanno dallo scopo che le caratterizzi ai poteri delegabili all'assemblea, dalla partecipazione di soggetti pubblici alla tassazione dei proventi delle attività svolte e così via. Prima o poi il legislatore dovrà dedicare loro regole specifiche, specie se verrà condivisa la tesi della possibilità che la fondazione persegua uno scopo di lucro c.d. soggettivo, anche se la terminologia è qui impropria perché il fondatore perde ogni rapporto con il patrimonio che abbia conferito nell'ente. A questi problemi gli autori hanno cercato di dare risposte, sulla base del materiale giurisprudenziale esistente e sulla scorta delle indicazioni di una letteratura che ancora non si è sedimentata sul tema specifico.
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